Superbonus 110%
Riqualificare il patrimonio edilizio per renderlo più sostenibile e sicuro, salvaguardando il nostro futuro.
Tel +39 0871 809636
Riqualificare il patrimonio edilizio per renderlo più sostenibile e sicuro, salvaguardando il nostro futuro.
I nuovi temi ambientali ci impongono una maggiore sostenibilità quotidiana, a partire dalla nostra casa. Le nuove misure introdotte dal Governo mirano alla riqualificazione degli edifici in un’ottica di risparmio energetico e sicurezza sismica.
Il termine Superbonus indica l’incremento al 110 dell’aliquota di detrazione fiscale spettante per alcune tipologie di intervento, nello specifico per quelle riguardanti la riqualificazione energetica “Ecobonus” e la messa in sicurezza statica “Sismabonus”.
Questa misura è contenuta nel Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, atta a sostenere alcuni settori del lavoro e dell’economia in seguito all’emergenza Coronavirus. In tale norma vengono definite speciali disposizioni in materia di efficientamento energetico e sicurezza antisismica. L’arco temporale di validità del Superbonus copre le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio specifica che le detrazione fiscale può essere fruita da:
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sono inoltre escluse le spese per interventi effettuati su unità immobiliari riconducibili a beni relativi ad attività d’impresa o quelli strumentali per l’esercizio di arti e professioni, fatta salva l’ipotesi di unità presenti in condomìni a prevalenza residenziale (più del 50% delle unità ad uso residenziale).
Il Decreto Rilancio ha elevato anche per gli interventi appartenenti al Sismabonus l’aliquota al 110%, definendo gli interventi di questa categoria “trainanti”. Sono agevolati tutti gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica (DLgs 63/2013 art.16), riferiti ai lavori su abitazioni ed edifici produttivi ricadenti in zona sismica 1,2 e 3, senza limiti sul numero di immobili.
Le detrazioni con aliquota maggiorata sono fruibili per interventi di riqualificazione energetica eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per un numero massimo di due unità immobiliari appartenenti alla stessa persona fisica. In particolare, per accedere alla detrazione sarà necessario mettere in opera almeno uno degli interventi di efficientamento energetico, definiti trainanti.
Interventi di isolamento che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, ivi compresi unità unifamiliari autonome, unità unifamiliari autonome site in edifici plurifamiliari o parti comuni di condomìni. I materiali utilizzati dovranno necessariamente rispondere a determinati criteri ambientali, indicati dalla norma.
Interventi che riguardano la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di riscaldamento e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria, che interessano unità unifamiliari autonome, anche site in edifici plurifamiliari, oppure con impianti centralizzati di riscaldamento e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria, per le parti comuni di condomìni.
È possibile abbinare agli interventi di efficientamento energetico definiti “trainanti” anche gli altri interventi contenuti nell’Ecobonus DLgs 63/2013 art.14), ovvero:
Effettuando almeno uno degli interventi trainanti, inoltre, è possibile usufruire della detrazione al 110% anche per l’installazione di: impianti fotovoltaici (con limite di 2.400 €/kW, oppure 1.600 €/kW in caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica); sistemi di accumulo, installati contestualmente all’impianto fotovoltaico (1.000 kWh); infrastrutture di ricarica per automobili elettriche (fino a 7 kW).
Sono inoltre detraibili le spese professionali, connesse alla realizzazione dei su citati interventi, le spese relative alla redazione delle asseverazioni, all’APE e all’acquisizione del visto di conformità.
La detrazione al 110% si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di contratto o inizio lavori. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le spese sostenute dagli Istituti autonomi di case popolari (IACP), o enti aventi le stesse finalità sociali.
Affinché gli interventi possano accedere alla detrazione, devono:
La detrazione dall’imposta lorda può essere applicata sia sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia sul reddito delle società (IRES), per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione è ammessa entro il limite di capienza annuale, non risultando dunque né cumulabile con l’imposta dei periodi successici né rimborsabile, e si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA. Trattandosi di una detrazione dell’imposta lorda, questa forma di incentivo non potrà essere utilizzata direttamente da persone che posseggono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, oppure non posseggano alcun reddito imponibile su territorio Italiano.