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Superbonus 110% - Interventi trainanti ammessi e limiti di spesa

Cosa è, quali sono gli interventi trainanti ammessi e i relativi limiti di spesa.

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Ad oggi, le misure di detrazione previste dal Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici e per gli interventi antisismici sono ormai definitive. Infatti, dopo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha reso noti il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti Minimi, anche l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione del Provvedimento attuativo 8 agosto 2020, n. 283847, contenente le disposizioni per l’attuazione degli articoli 119 e 121 del DLgs 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio), della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, del modello per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito e delle relative istruzioni per la sua compilazione. Tuttavia, alcuni punti punti rimangono ancora ambigui, e si resta in attesa di proposte ben strutturate da parte degli istituti di credito.

Ma facciamo un po’ di chiarezza. Cos’è il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% è una misura contenuta nel Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, atta a sostenere alcuni settori del lavoro e dell’economia in seguito all’emergenza Coronavirus. Tale norma riguarda le detrazioni fiscali per alcune tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, e prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2021 su determinate tipologie di opere riguardanti misure già esistenti, come Ecobonus e Sismabonus. In particolare, si riferisce a quelle azioni che mirano all’efficientamento energetico di edifici esistenti (Ecobonus) ed alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

Interventi TRAINANTI e limiti di spesa

Per gli interventi atti a migliorare l’efficienza energetica, il vincolo principale noto già dalle prime bozze del decreto riguarda il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi, infatti, mirano a rendere il patrimonio edilizio esistente meno energivoro e, di conseguenza, puntano ad un miglioramento della qualità stessa dell’abitare.

L’Ecobonus distingue gli interventi TRAINATI da quelli TRAINANTI: vi sono, infatti, alcune tipologie di opere dalle quali non si può prescindere se si vuole usufruire di questa agevolazione.

Da tenere a mente è che, qualora vi fossero più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è quello della somma dei limiti massimi ammessi per ciascun intervento.

Gli interventi principali, definiti “trainanti o master”, detraibili attraverso il Superbonus sono:

1) Isolamento termico attraverso un cappotto termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, il quale dovrà interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare autonoma situata in edifici plurifamiliari. In questo caso, sarà necessario che i materiali utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Ogni intervento, a seconda dei casi, ha diversi limiti massimi di spesa. In riferimento al cappotto termico, sono da considerare:

  •  50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti da più di otto unità immobiliari.

Per fare un esempio pratico, consideriamo un edificio (condominio) composto da 20 unità immobiliari. Il limite di spesa ammissibile per questo tipo di intervento sarà di 40.000 € fino alle 8 unità, e di 30.000 € da moltiplicare per le restanti 12 unità. In totale dunque, il limite di spesa massima ammissibile sarà 680.000 €, da ripartire per tutte le singole unità.

 

2) Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in un condomino con:

  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (pari alla classe A), a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati ad una eventuale installazione di un impianto fotovoltaico e sistema di accumulo annesso;
  • Impianti di microgenerazione;
  • Impianti a collettori solari.

Anche in questo caso, dobbiamo considerare i limiti di spesa per questa categoria di intervento, ovvero:

  • 20.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti da più di otto unità immobiliari.

Sono incluse nella detrazione anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto preesistente e la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, come specificato dalla Circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate.

Considerando sempre il nostro edificio composto da 20 unità immobiliari, il limite massimo detraibile sarà la somma di 20.000 € moltiplicato per 8 unità, e 15.000 € moltiplicato per le restanti 12 unità, per una spesa totale di 340.000 € da ripartire per tutte le unità immobiliari. Nel caso vi fosse l’installazione congiunta di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, il limite massimo previsto per questo tipo di spesa (48.000  € per unità immobiliare) si andrà ad aggiungere all’importo necessario per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

È importante considerare che, per l’applicazione di tali interventi e per tutti quelli legati all’Ecobonus, le unità immobiliari abbiano determinate caratteristiche tecniche. Nello specifico, devono essere presenti degli impianti di riscaldamento funzionanti, posizionati nelle zone in cui si dovrà realizzare l’intervento.

3) Interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti collocate in edifici plurifamiliari, con:

  • Impianti per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (pari alla classe A), a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati ad una eventuale installazione di un impianto fotovoltaico e sistema di accumulo annesso;
  • Impianti di microgenerazione;
  • Impianti a collettori solari.

Nel caso delle singole unità immobiliari, il massimale di spesa detraibile ammonta a 30.000 € per singola unità, al quale va ad aggiungersi l’eventuale costo per l’installazione di un impianto fotovoltaico e relativo accumulo (max. 48.000 €).

4) Interventi antisismici (sismabonus) già previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, riferiti ad unità immobiliari collocate in zone sismiche 1,2,3, ovvero:

  • Interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive (cd. SISMABONUS), nelle zone sismiche 1,2,3;
  • Demolizione e ricostruzione di edifici, anche con variazione volumetrica ove le norme vigenti lo consentano, ammessi qualora concretizzino un intervento di RISTRUTTURAZIONE edilizia e non un intervento di nuova costruzione;
  • Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di suddetta documentazione. (…) [art. 16-bis comma 1, lettera i) DPR 22/1986 n. 917];
  • Interventi da cui deriva una riduzione di una o due classi del rischio sismico, riguardanti gli interventi di cui al punto sopra;
  • Acquisto di case antisismiche in zona sismica 1,2,3, oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese terze e rimesse sul mercato entro 18 mesi dai lavori.

Per concludere, gli interventi sopra elencati sono imprescindibili per l’attivazione dell’aliquota agevolata al 110%. Ad essi, tuttavia, potranno essere abbinati ulteriori opere di efficientamento energetico che approfondiremo nel prossimo articolo.

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