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Superbonus 110% - Ambito oggettivo di applicazione

Fin qui abbiamo cercato di descrivere in maniera dettagliata gli interventi incentivati, i relativi limiti di spesa e i soggetti interessati dal provvedimento contenuto nell’ articolo 119 del Decreto Rilancio n. 64/2020, convertito con modifiche dalla Legge n.77/2020, riguardante le misure per le opere di efficientamento energetico e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.

Quali sono, però, gli edifici di tale patrimonio edilizio a cui è riferita la legge?

Tenendo sempre a mente che gli interventi sono suddivisi in “trainanti” e “trainati”, e che non si può prescindere – se non in casi eccezionali -  da tale gerarchia, in generale gli interventi possono trovare applicazione su:

  • parti comuni di condomìni residenziali, con interventi sia “trainanti” che “trainati”;
  • edifici residenziali unifamiliari e loro area di pertinenza, con interventi sia “trainanti” che “trainati”;
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, che si trovino in edifici plurifamiliari, sia con interventi “trainanti” che “trainati”;
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze collocate in un condomìnio che abbia deciso di avviare lavori per gli interventi trainanti.

Come è facile evincere, la norma privilegia le unità immobiliari a destinazione residenziale. Sono tuttavia escluse alcune categorie catastali, per le quali è preclusa la possibilità di fruizione dell’aliquota agevolata. Ci riferiamo alle categorie A1, ovvero abitazioni di tipo signorile definite dalla norma come “unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale”; A8, ovvero abitazione in ville, ossia “quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costrizioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario”; categoria A9, ovvero castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E chiarisce anche le definizioni riferite alle unità immobiliari a cui gli interventi sono destinati. Riportiamo alcuni stralci.

Singole unità immobiliari residenziali:

“Per edifici unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.”

Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, che si trovano in edifici plurifamiliari:

“Una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, il gas, l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. L’accesso autonomo, inoltre, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

Possiamo affermare dunque che, qualora un’unità abitativa risponda a queste caratteristiche, potrà usufruire degli incentivi con aliquota agevolata anche nel caso facesse parte di un condomìnio o avesse parti in comune con altre unità.

È necessario ricordare anche che sono esclusi dall’agevolazione edifici strumentali alle attività di impresa o arti e professioni, le unità immobiliari che costituiscono oggetto di attività di impresa, i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Gli interventi incentivati si riferiscono ad unità immobiliari già esistenti, e non a nuovi edifici. Tutte le opere di ristrutturazione edilizia, dunque, dovranno escludere quelle di nuova costruzione.

Affinché le opere possano essere agevolate dalle nuove normative, bisogna rispettare alcune condizioni riguardanti i materiali e gli obbiettivi da raggiungere nel corso degli interventi. Già citati negli articoli precedenti, li riassumiamo come segue.

Qualora fossero effettuati interventi di isolamento termico sulle superfici opache, i materiali isolanti utilizzati devono rispondere ai requisiti contenuti nei Criteri Minimi Ambientali del DM 11 ottobre 2017. Inoltre, i valori finali di trasmittanza termica devono rispettare:

- I valori della tabella in Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi”;

- Essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del DM 26/01/2010.

Per quanto riguarda le opere generali di efficientamento energetico, invece, esse devono necessariamente garantire, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il conseguimento della classe più alta possibile. Quest’ultimo caso si riferisce, nello specifico, ad interventi su edifici che già dovessero trovarsi in classe A3, oppure dovessero avere un particolare vincolo. Il salto di classe deve essere certificato attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica APE convenzionale (non metodo semplificato) di cui al DLgs 192/2005, ante e post intervento e rilasciato da un tecnico abilitato. 

Superbonus 110% - Beneficiari

Abbiamo chiarito nei due articoli precedenti quali sono gli interventi incentivati e i relativi vincoli. Vediamo adesso i beneficiari del Superbonus 110%.

Ricordando che l’aliquota maggiorata al 110% si applica per interventi eseguiti tra il 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio specifica che le detrazione fiscale può essere fruita da:

  1. Condomìni;
  2. “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari”, per un numero massimo di due unità immobiliari;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP), o enti simili, con proroga degli interventi fino al 2022;
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per opere su immobili dalle stesse posseduti e assegnate in godimento ai soci;
  5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritti nei relativi registri;
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche, per “lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”:
  7. Comunità energetiche rinnovabili, costituite sotto forma di enti non commerciali

 

Ogni categoria di fruitori, però, ha dei vincoli specifici per l’ottenimento degli incentivi legati al 110%.

Condomìni

Quando parliamo di condomìni, ci riferiamo alle indicazioni fornite dagli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile. In questo caso specifico, dobbiamo tener conto, come chiarisce la circolare n.24/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che il “condomìnio“ costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.) ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. Inoltre, siamo in presenza di una comunione forzosa, in cui il condomino non può sottrarsi al sostenimento delle spese per la conservazione di tali beni comuni.”

Detto ciò, i condomìni possono decidere di effettuare gli interventi “trainanti” riguardanti il Superbonus, ovvero quelli di isolamento termico oppure quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, sulle parti comuni dell’edificio in questione.

Le parti comuni, come chiarito dall’art.1117 del codice civile, sono il suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri, struttura, tetti e lastrici solari, scale, portoni, portici, manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, ascensori, pozzi, impianti di acqua, gas, energia elettrica, etc.  

Solo se si concretizza almeno un intervento “trainante” il possessore di una singola unità immobiliare presente nel condomìnio potrà realizzare interventi “trainati” in riferimento alla sua proprietà e usufruire, quindi, della restante quota di detrazione.

Inoltre, il Superbonus non può essere fruito nel caso in cui l’edificio avesse un unico proprietario oppure sia in comproprietà tra più soggetti. Per intenderci, non basta che vi siano parti comuni, ma bisogna essere in presenza di un vero e proprio condomìnio di fatto.

L’aliquota agevolata è applicabile sia ai condomìni minimi, ovvero quelli costituiti da non più di otto unità, che ai condomìni aventi un numero maggiore di unità immobiliare.

Qualora all’interno dell’edificio vi siano anche unità accatastate con destinazione d’uso non residenziale, il proprietario potrà partecipare alla suddivisione delle spese per le parti comuni solo nel caso in cui almeno il 50% delle unità presenti nell’edificio risulti a destinazione residenziale. In caso contrario, le spese sulle parti comuni si suddivideranno solo sui proprietari delle unità residenziali.

 

Persone fisiche

Il Decreto chiarisce che i destinatari devono essere “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari”, per un numero massimo di due unità immobiliari. Ciò significa, dunque, che i beneficiari dell’agevolazione potranno essere tutte le persone fisiche che producano reddito imponibile per lo Stato Italiano, sia residenti in Italia che all’estero.

Il numero massimo di unità immobiliari si riferisce a quelle unità interessate da riqualificazione energetica mediante cappotto o sostituzione degli impianti termici. Non ci sono, invece, limitazioni di numero per quanto riguarda gli interventi riferibili al cd Sismabonus o a quelli eseguiti sulle parti comuni di condomìni.

È specificato, però, nella locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, che gli interventi non debbano riguardare unità immobiliari riconducibili a “beni relativi all’impresa (art. 65 del TUIR
) o quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2 TUIR).” Ne consegue, dunque, che tali contribuenti potranno usufruire dell’aliquota maggiorata al 110% solo per unità immobiliari di ambito “privatistico”.

Ricordiamo, come già descritto nel punto precedente, che queste persone potranno comunque usufruire del Superbonus qualora la loro proprietà, a prescindere che sia strumentale all’attività o meno, rientri in un condominio a prevalenza residenziale, sui soli lavori effettuati nelle parti comuni.

Dobbiamo specificare che, trattandosi di una detrazione dell’imposta lorda, questa forma di incentivo non potrà essere utilizzata da quelle persone che posseggono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In parole povere, non possono usufruirne direttamente quelle persone alle quali l’imposta lorda è scontata con altre detrazioni o non dovuta. Si possono citare i redditi sottoposti a regime forfettario oppure i soggetti nella no tax area. In questi casi però, invece dello sconto diretto, si potrà optare per uno sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito da parte di terzi.

Per quanto riguarda i non residenti in Italia, dobbiamo distinguere in base ai casi. La norma, infatti, esclude la possibilità della fruizione della detrazione al 110% per i soggetti che non posseggono redditi imponibili in Italia: si tratta, ad esempio, di persone residenti all’esterno che posseggono un immobile in base ad un contratto di locazione o comodato. Diverso tuttavia è il caso in cui i non residenti siano proprietari o nudi proprietari di un immobile su territorio italiano. L’articolo 119 del DL Rilancio, infatti, definendo le “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari” come destinatarie della detrazione, non fornisce specifiche indicazioni riguardo la residenza. Possiamo affermare dunque che la persona fisica non risiedente in Italia, ma in possesso di un reddito imponibile (come un immobile, ovvero un bene che produce reddito) sul territorio nazionale, potrà comunque usufruire del Superbonus.

Ma ciò non è sufficiente. Infatti, affinché la persona fisica possa usufruire degli incentivi previsti dal Superbonus sarà necessaria la presenza di un titolo adeguato riferito alla proprietà dell’immobile, precedente ai lavori. Nello specifico, i titoli richiesti sono:

  • Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro titolo reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
  • Contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato regolarmente registrati, con consenso ai lavori da parte del proprietario;
  • Familiare del possessore (coniuge o parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • Conviventi con il possessore dell’immobile alla data di inizio lavori o al momento dei pagamenti antecedenti ai lavori, oppure conviventi che vogliano intervenire su in immobile nel quale potrà prendere atto la convivenza (l’immobile deve essere a disposizione e non usato da terzi).
  • Prossimo acquirente dell’immobile, previa stipula di un contratto preliminare di vendita, anche questo regolarmente registrato.

Superbonus 110% - Interventi trainati ammessi e limiti di spesa

superbonus pannelli solari colonnine ricarica wallbox ecobonus sismabonus incentivi statali 2020 2021
superbonus pannelli solari colonnine ricarica wallbox ecobonus sismabonus incentivi statali 2020 2021

Agli interventi principali, fondamentali per usufruire dell’aliquota al 110% e già approfonditi nello scorso articolo, è possibile abbinare alcuni interventi secondari, definiti “trainati”, rinominati tali proprio perché hanno lo stesso ruolo delle carrozze di un treno, le quali non si sposterebbero senza la carrozza-motore. Infatti, punto importante da non sottovalutare, è che questi lavori siano iniziati e conclusi entro l’arco temporale degli interventi trainanti.

Questi interventi riguardano le opere di efficientamento energetico indicate nell’articolo 14 del DLgs n. 63/2013 (Ecobonus), installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con relativo sistema di accumulo ed installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Analizziamo nel dettaglio quali sono, dunque, questi interventi, ricordando sempre che le unità immobiliari debbano essere in possesso di determinate caratteristiche tecniche affinché questo bonus sia valido, in particolare dovrà essere certificata la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante ante lavori.

Gli interventi che riguardano l’efficientamento energetico contenuti nell’articolo 14 del DLgs n. 63/2013 (Ecobonus), da poter eseguire in abbinamento ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti, sono:

  • riqualificazione energetica totale (legge 296/2006 - art.1 - comma 344);
  • coibentazione strutture opache (legge 296/2006 - art.1 - comma 345);
  • sostituzione di finestre ed infissi (legge 296/2006 - art.1 - comma 345);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici (legge 296/2006 - art.1 - comma 346);
  • installazione di schermature solari (Dls 63/2013 - art.14 – c.2 lett b);
  • interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per più del 10% della sup. disperdente lorda di edifici ubicati in zona A e B (Legge 160/2019 – comma 220 – art.1).

 

Intervento “trainato” è anche da considerarsi l’installazione di impianto solare fotovoltaico e relativo sistema di accumulo. L’impianto potrà essere installato congiuntamente  ad uno degli interventi di efficientamento energetico (cappotto o sostituzione degli impianti), oppure insieme alle opere del Sismabonus. L’energia prodotta non consumata o non condivisa per l’autoconsumo verrà ceduta al GSE.

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto su una singola unità immobiliare è fissato a 48.000 € e, in ogni caso, ogni kWp non può superare i 2.400 €, oppure 1.600 €/kWp qualora l’impianto sia installato insieme ad un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. Lo stesso limite di spesa è previsto per i sistemi di accumulo, dove però la soglia per ogni kWp è di 1.000 €.

Ultimo, ma non per importanza, sistema “trainato” è quello per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di un veicolo elettrico, incluso un eventuale intervento necessario ad aumentare la potenza impegnata del contatore, fino ad un massimo di 7 kW. Le opere devono essere realizzate insieme ad un intervento di isolamento termico oppure di sostituzione dell’impianto di climatizzazione (trainanti).

Queste infrastrutture hanno un tetto massimo di spesa di 3.000 €.

 

Da quello che si evince, dunque, il Superbonus copre la maggior parte degli interventi di efficientamento energetico. Tuttavia, coloro i quali non fossero interessati o non potessero realizzare almeno uno degli interventi trainanti, rimane aperta la possibilità di poter usufruire del così chiamato Bonus Casa 2020, prorogato dalla Legge di Bilancio per tutto il 2020. Esso racchiude al suo interno tutta una serie di interventi  riguardanti diverse categorie di lavori, ovvero Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili, Bonus Verde, Bonus Facciate.

Superbonus 110% - Interventi trainanti ammessi e limiti di spesa

superbonus ecobonus sismabonus incentivi statali 2020 2021
superbonus ecobonus sismabonus incentivi statali 2020 2021

Ad oggi, le misure di detrazione previste dal Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici e per gli interventi antisismici sono ormai definitive. Infatti, dopo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha reso noti il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti Minimi, anche l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione del Provvedimento attuativo 8 agosto 2020, n. 283847, contenente le disposizioni per l’attuazione degli articoli 119 e 121 del DLgs 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio), della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, del modello per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito e delle relative istruzioni per la sua compilazione. Tuttavia, alcuni punti punti rimangono ancora ambigui, e si resta in attesa di proposte ben strutturate da parte degli istituti di credito.

Ma facciamo un po’ di chiarezza. Cos’è il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% è una misura contenuta nel Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, atta a sostenere alcuni settori del lavoro e dell’economia in seguito all’emergenza Coronavirus. Tale norma riguarda le detrazioni fiscali per alcune tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, e prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2021 su determinate tipologie di opere riguardanti misure già esistenti, come Ecobonus e Sismabonus. In particolare, si riferisce a quelle azioni che mirano all’efficientamento energetico di edifici esistenti (Ecobonus) ed alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

Interventi TRAINANTI e limiti di spesa

Per gli interventi atti a migliorare l’efficienza energetica, il vincolo principale noto già dalle prime bozze del decreto riguarda il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi, infatti, mirano a rendere il patrimonio edilizio esistente meno energivoro e, di conseguenza, puntano ad un miglioramento della qualità stessa dell’abitare.

L’Ecobonus distingue gli interventi TRAINATI da quelli TRAINANTI: vi sono, infatti, alcune tipologie di opere dalle quali non si può prescindere se si vuole usufruire di questa agevolazione.

Da tenere a mente è che, qualora vi fossero più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è quello della somma dei limiti massimi ammessi per ciascun intervento.

Gli interventi principali, definiti “trainanti o master”, detraibili attraverso il Superbonus sono:

1) Isolamento termico attraverso un cappotto termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, il quale dovrà interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare autonoma situata in edifici plurifamiliari. In questo caso, sarà necessario che i materiali utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Ogni intervento, a seconda dei casi, ha diversi limiti massimi di spesa. In riferimento al cappotto termico, sono da considerare:

  •  50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti da più di otto unità immobiliari.

Per fare un esempio pratico, consideriamo un edificio (condominio) composto da 20 unità immobiliari. Il limite di spesa ammissibile per questo tipo di intervento sarà di 40.000 € fino alle 8 unità, e di 30.000 € da moltiplicare per le restanti 12 unità. In totale dunque, il limite di spesa massima ammissibile sarà 680.000 €, da ripartire per tutte le singole unità.

 

2) Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in un condomino con:

  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (pari alla classe A), a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati ad una eventuale installazione di un impianto fotovoltaico e sistema di accumulo annesso;
  • Impianti di microgenerazione;
  • Impianti a collettori solari.

Anche in questo caso, dobbiamo considerare i limiti di spesa per questa categoria di intervento, ovvero:

  • 20.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 € che vanno a moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per immobili composti da più di otto unità immobiliari.

Sono incluse nella detrazione anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto preesistente e la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, come specificato dalla Circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate.

Considerando sempre il nostro edificio composto da 20 unità immobiliari, il limite massimo detraibile sarà la somma di 20.000 € moltiplicato per 8 unità, e 15.000 € moltiplicato per le restanti 12 unità, per una spesa totale di 340.000 € da ripartire per tutte le unità immobiliari. Nel caso vi fosse l’installazione congiunta di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, il limite massimo previsto per questo tipo di spesa (48.000  € per unità immobiliare) si andrà ad aggiungere all’importo necessario per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

È importante considerare che, per l’applicazione di tali interventi e per tutti quelli legati all’Ecobonus, le unità immobiliari abbiano determinate caratteristiche tecniche. Nello specifico, devono essere presenti degli impianti di riscaldamento funzionanti, posizionati nelle zone in cui si dovrà realizzare l’intervento.

3) Interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti collocate in edifici plurifamiliari, con:

  • Impianti per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria a condensazione (pari alla classe A), a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati ad una eventuale installazione di un impianto fotovoltaico e sistema di accumulo annesso;
  • Impianti di microgenerazione;
  • Impianti a collettori solari.

Nel caso delle singole unità immobiliari, il massimale di spesa detraibile ammonta a 30.000 € per singola unità, al quale va ad aggiungersi l’eventuale costo per l’installazione di un impianto fotovoltaico e relativo accumulo (max. 48.000 €).

4) Interventi antisismici (sismabonus) già previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, riferiti ad unità immobiliari collocate in zone sismiche 1,2,3, ovvero:

  • Interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive (cd. SISMABONUS), nelle zone sismiche 1,2,3;
  • Demolizione e ricostruzione di edifici, anche con variazione volumetrica ove le norme vigenti lo consentano, ammessi qualora concretizzino un intervento di RISTRUTTURAZIONE edilizia e non un intervento di nuova costruzione;
  • Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di suddetta documentazione. (…) [art. 16-bis comma 1, lettera i) DPR 22/1986 n. 917];
  • Interventi da cui deriva una riduzione di una o due classi del rischio sismico, riguardanti gli interventi di cui al punto sopra;
  • Acquisto di case antisismiche in zona sismica 1,2,3, oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese terze e rimesse sul mercato entro 18 mesi dai lavori.

Per concludere, gli interventi sopra elencati sono imprescindibili per l’attivazione dell’aliquota agevolata al 110%. Ad essi, tuttavia, potranno essere abbinati ulteriori opere di efficientamento energetico che approfondiremo nel prossimo articolo.

Impianti solari domestici

L’energia solare è una fonte di energia rinnovabile, praticamente illimitata, completamente ecologica e potenzialmente a costo zero. Saperla utilizzare, dunque, è un vantaggio prima di tutto per l’ambiente, dato che si riducono i consumi di fonti non rinnovabili, e si abbattono le relative emissioni nocive legate al loro uso; ma anche, per le famiglie, che abbattono i costi delle bollette elettriche e del metano.

Per questi motivi, negli ultimi anni sono stati messi in atto una serie di incentivi statali riferiti all’istallazione di pannelli solari da parte dei privati, riscuotendo un discreto successo data la sempre maggiore consapevolezza che le persone stanno assumendo riguardo al tema. In più, il DL n.28 del 2011 contiene delle norme che rendono obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per soddisfare in parte il fabbisogno energetico, in edifici di nuova costruzione o in ristrutturazioni rilevanti.

Quali sono dunque le tipologie principali di pannelli che possiamo installare per la nostra abitazione?

Partiamo dai PANNELLI FOTOVOLTAICI. Questi sono utilizzati per trasformare l’energia solare in energia elettrica. La produzione elettrica dipende dall’inclinazione e dall’orientamento dei pannelli stessi. Per generare energia si utilizza il campo elettrico generato dagli elettroni del silicio, innescati dai fotoni che arrivano sulla superficie del pannello. Il flusso di elettroni sarà trasformato in corrente grazie a terminazioni elettriche.

I PANNELLI SOLARI TERMICI, invece, sono quelli destinati alla produzione di acqua calda. Il loro utilizzo, infatti, prevede la possibilità di produrre sia acqua calda sanitaria, sia acqua calda per il riscaldamento. È possibile utilizzarli, inoltre, anche per il raffrescamento degli ambienti attraverso il solar cooling, abbinandoli ad una macchina frigorifera. Il loro compito, dunque, è quello di sostituire la caldaia a gas nel processo di riscaldamento dell’acqua. Sono costituiti da una piastra ad alta trasmittanza termica composta da fasci di tubi pieni di acqua e liquido antigelo i quali, scaldandosi, accumulano l’energia termica in un serbatoio.

È chiaro che non esiste un pannello perfetto, ma ognuno di essi assolve a diversi compiti ed è l’ideale in contesti diversi. Ed è altresì chiaro che la progettazione ed installazione dell’impianto debba essere effettuata da tecnici esperti, non potendo lasciare nulla al caso.

Incentivi statali

Come su detto, nel corso degli anni sono state messe in atto numerosi incentivi statali volti ad incoraggiare l’installazione di impianti a pannelli solari. Ad oggi, è possibile accedere al bonus Fotovoltaico 2020, ovvero ad una detrazione IRPEF in 10 anni per il rimborso del 50% della spesa totale, che può arrivare ad un valore massimo di 96.000 €. Questo tipo di intervento rientra all’interno del più ampio Bonus Ristrutturazione, essendo catalogato come ristrutturazione straordinaria, che però non deve essere confuso con l’Ecobonus. L’Ecobonus si riferisce a interventi riguardanti l’efficientamento energetico e prevede un’aliquota del 65% detraibile a 10 anni.

È conveniente, dunque, per un privato istallare un impianto a pannelli solari?

I vantaggi che l’energia solare ha da offrire possono arrivare negli anni a superare di gran lunga i costi di investimento iniziali: un corretto dimensionamento, orientamento ed installazione dell’impianto permettono di ammortizzare le spese in soli 5 anni. In più, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, è possibile risparmiare il 100% del costo dell’energia attraverso l’autoconsumo, oppure cedere in rete l’energia prodotta ottenendo un contributo con la convenzione di scambio sul posto.

La risposta alla domanda iniziale è, dunque, sì. Investire su di un impianto ad energia solare è un vantaggio sia per noi stessi che per il pianeta che abitiamo. 

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